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Contratti e recupero crediti
02 luglio 2026
Nuovo speciale recesso per i contratti online
Come noto, la normativa comunitaria prevede una serie di strumenti a tutela del consumatore, recepiti in Italia attraverso il D. L.vo n. 206/2005, cd. Codice del Consumo. È, però, continua l’implementazione degli strumenti di tutela del contraente debole da parte del legislatore sovranazionale.
Uno dei presidi fondamentali, già contemplato dalla disciplina vigente, è rappresentato dal diritto di recesso “di pentimento”, esercitabile nel termine di 14 giorni dalla conclusione, valido per i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali o conclusi a distanza, ivi compresi i contratti in rete.
Con il D. L.vo 209/2025 il legislatore nazionale ha recepito una direttiva europea del 2023 volta all’adeguamento della tutela al consumatore a fronte dell’aumento vertiginoso degli acquisti online. In particolare, è stato aggiunto l’art. 54 bis Codice del Consumo e modificato il testo dell’art. 49 già vigente.
Con il nuovo articolo è stato previsto l’obbligo per il professionista di fornire la possibilità di recedere dai contratti conclusi online direttamente da un’interfaccia, anch’essa online. In questo modo, si mira a semplificare l’esercizio del diritto, spesso scoraggiato con procedure articolate. Il nuovo testo normativo, infatti, prevede che l’indicazione sia riportata “in modo facilmente leggibile” e messa a disposizione del consumatore sull’interfaccia online del professionista “in modo ben visibile” e “per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso”.
Tale adeguamento è già in vigore per tutti i contratti conclusi a partire dal 19.06.2026. In ogni caso, in ipotesi di mancata applicazione, rimarranno percorribili le vie alternative di recesso che prevedono già la possibilità di esercizio del diritto anche mediante “una qualsiasi dichiarazione esplicita della volontà di recedere”.
Altrettanto importante, in combinazione con quanto sopra, è l’addizione al dispositivo dell’art. 49 previgente. È stato, infatti, riformulato il testo della lettera h) al comma 1, imponendo un obbligo di informazione al consumatore, prima della conclusione del contratto, circa la possibilità di esercitare il recesso attraverso l’interfaccia online e la collocazione di detta funzione. Il mancato adeguamento alla previsione comporta un’estensione del termine per l’esercizio del recesso da 14 giorni a 1 anno, decorrente dalla scadenza del termine per l’esercizio del recesso iniziale.
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