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Studio Plura - Volture catastali e accettazione dell’eredità con beneficio di inventario

Eredità e successioni

07 aprile 2026

Volture catastali e accettazione dell’eredità con beneficio di inventario

Il chiamato all’eredità che, accettandola, divenga erede cd. “puro e semplice” espone il proprio patrimonio all’aggressione da parte dei creditori del de cuius.
Per evitarlo, oltre al rifiuto dell’eredità, l’ordinamento prevede l’accettazione con beneficio di inventario. In questo modo, infatti, l’asse ereditario viene “congelato” con possibilità per i creditori di soddisfare le loro pretese esclusivamente sui valori dell’attivo. Al termine di questa procedura di pagamento dei debiti ereditari, agli eredi che avessero accettato saranno attribuiti i beni rimanenti.

I termini per accettare con beneficio di inventario variano a seconda che il chiamato sia o meno in possesso dei beni ereditari. Nel primo caso vale il termine breve di tre mesi, altrimenti beneficerà del termine ordinario di 10 anni.

Ciò, però, va valutato unitamente alle altre norme che regolano il diritto delle successioni.

In particolare, il Testo unico n. 346/1990 prevede l’obbligo, esteso anche ai soli chiamati (ovvero chi sia titolare del diritto di accettazione o rifiuto dell’eredità ma non lo abbia ancora esercitato), di presentare la cd. dichiarazione (o denuncia) di successione entro il termine di un anno dall’apertura della successione.
Il mancato rispetto del termine espone a sanzioni calcolate sulla base dell’imposta sulle successioni dovuta.

Parallelamente, il D.P.R. 650/1972 relativo alle volture catastali, disciplina l’obbligo di svolgere tale adempimento nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione di successione. In altre parole, nel termine massimo di un anno e 30 giorni, anche il semplice chiamato dovrà aver presentato la dichiarazione di successione e le volture catastali onde non incorrere in sanzioni amministrative.

Unitamente a ciò si consideri il pacifico orientamento giurisprudenziale per cui la richiesta di voltura catastale, ripercuotendo i propri effetti anche sul lato civile, deve considerarsi come atto di accettazione tacita e, perciò solo, idoneo a far acquisire la qualità di erede “puro e semplice” al soggetto cui sia direttamente riferibile.

La questione, infine, si complica ulteriormente considerando che, ad oggi, la domanda di voltura catastale viene inoltrata automaticamente in caso di presentazione telematica della dichiarazione di successione.

In conclusione, pertanto, il chiamato all’eredità che, non trovandosi nel possesso dei beni ereditari, intenda accettare con beneficio di inventario, onde, contemporaneamente, non incorrere né in sanzioni amministrative, né nel rischio di accettazione tacita, dovrà esercitare il proprio diritto prima della scadenza del termine per la voltura catastale o, addirittura, prima di presentare la dichiarazione di successione qualora ad essa procedesse per via telematica.