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Famiglia e persone
26 marzo 2026
Adozione in casi particolari: il minore può assumere il solo cognome dell’adottante
Con la sentenza n. 210 pubblicata il 31.12.2025, la Corte Costituzionale, nel decidere una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Bari, afferma che il minore di età, adottato nel contesto della c.d. adozione in casi particolari (art. 44 L. 184/1983), può assumere il solo cognome dell’adottante, qualora ciò risponda al suo preminente interesse, rispecchiandone l’effettiva identità personale, e vi siano il consenso e l’assenso di tutte le persone coinvolte.
Per questo motivo, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184 del 1983, in relazione all’art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consentiva tale possibilità.
La normativa censurata, infatti, rinviando alla disciplina sull’adozione del maggiorenne, imponeva anche nel caso di adozione di minore in casi particolari l’automatica anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottato, senza che il Giudice potesse valutare in concreto, caso per caso, se non fosse invece maggiormente rispondente al preminente interesse del minore sostituire il suo cognome originario con quello dell’adottante.
I giudici delle leggi hanno, infatti, rilevato che nell’adozione in casi particolari la minore età dell’adottando rende spesso più tenue il rilievo identitario del cognome originario rispetto a quanto avviene per un adulto, il che può far ritenere prevalente l’esigenza di attribuire rilievo esclusivo alla nuova identità che sorge con il vincolo adottivo.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’istituto dell’adozione in casi particolari abbraccia molteplici e diverse situazioni suscettibili di vedere applicate soluzioni differenziate per i diversi casi: ad esempio, l’ipotesi in cui l’adottato porti il cognome del genitore che è decaduto dalla responsabilità genitoriale o che comunque è favorevole all’adozione e alla sostituzione del proprio cognome; o quella del minore orfano e affetto da durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, che viene adottato in quanto nessun componente della famiglia di origine, di cui porta il cognome, è disposto a prendersene cura; o ancora il caso del minore che viene adottato in quanto – benché abbandonato – si constati l’impossibilità di fatto dell’affidamento preadottivo.
In tutti questi casi, ove il giudice sia sollecitato alla sostituzione del cognome, deve poter verificare se il cognome originario del minore rispecchi in effetti la sua identità o se, invece, realizzi il suo preminente interesse la sostituzione di tale cognome con quello dell’adottante o degli adottanti; ed in tal caso deve poter disporne la sostituzione.
Infine, la Corte ha precisato che la facoltà di sostituzione del cognome dell’adottando si aggiunge alla possibilità di invertire l’ordine dei cognomi, già prevista dall’art. 299, primo comma, codice civile, a seguito della sentenza n. 135 del 2023 della medesima Corte concernente l’adozione del maggiore di età.
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