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Studio Plura - Diritto del cliente della banca ad avere copia dei documenti relativi ai propri rapporti

Banche

18 febbraio 2026

Diritto del cliente della banca ad avere copia dei documenti relativi ai propri rapporti

Il diritto del correntista a ottenere copia della documentazione bancaria si fonda sull’art. 119 del D.Lgs. 385/1993, ovvero il Testo Unico Bancario o T.U.B.
I Giudici hanno costantemente qualificato tale diritto che serve a garantire la trasparenza e la piena conoscenza da parte del cliente dello svolgimento del rapporto contrattuale.
Chi può rivolgersi alla Banca?
• Il cliente intestatario del rapporto.

• Colui che gli succede a qualunque titolo, ovvero anche gli eredi, sia legittimi che per testamento.
• Colui che subentra nell\'amministrazione dei beni (es. curatore, amministratore di sostegno).
Per gli estratti conto e la documentazione su singole operazioni c’è il limite degli \"ultimi dieci anni\", da calcolarsi a ritroso dalla data della richiesta del cliente.
Il diritto a ottenere copia del contratto (di conto corrente, di mutuo, di affidamento, etc.) ha un fondamento diverso e più ampio e l\'orientamento dei Giudici è che il termine dei dieci anni decorra dalla data di estinzione del rapporto, pertanto, il cliente ha diritto a ottenere copia del contratto anche se stipulato più di dieci anni prima, purché il rapporto si sia estinto da meno di dieci anni.
Sebbene l\'obbligo legale della banca sia limitato al decennio, ciò non significa che la documentazione più vecchia non possa essere richiesta o ottenuta in sede giudiziale. Se la banca, pur eccependo il superamento del termine, ha ancora la disponibilità di tali documenti (fatto che può essere provato anche in via presuntiva, ad esempio dimostrando che in altri giudizi la stessa banca ha prodotto documentazione ultradecennale), il giudice può ordinare la loro consegna.
Per un efficace esercizio del diritto, è consigliabile seguire i seguenti passaggi:
1. Richiesta Stragiudiziale Formale: Inviare alla banca una richiesta scritta tramite un canale che garantisca la prova della ricezione (es. Posta Elettronica Certificata - PEC, o raccomandata A/R). La richiesta non necessita di alcuna motivazione.
2. Attesa del Termine di 90 Giorni: il T.U.B. concede alla banca un \"termine congruo e comunque non oltre novanta giorni\" per adempiere. È fondamentale attendere il decorso di tale termine prima di intraprendere qualsiasi azione legale. Un\'azione giudiziaria promossa prima della scadenza dei 90 giorni è considerata prematura e può essere rigettata per carenza di interesse ad agire, in quanto l\'inadempimento della banca non si è ancora configurato.
3. Tutela Giudiziale: In caso di inerzia o rifiuto ingiustificato da parte della banca, il cliente può agire in giudizio. Gli strumenti principali sono:
A. Azione di adempimento: Un\'azione ordinaria o un ricorso per decreto ingiuntivo volti a ottenere una condanna della banca alla consegna dei documenti.
B. Istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.: Se un giudizio è già pendente, il cliente può chiedere al giudice di ordinare alla banca l\'esibizione dei documenti.
C. Misure di Coercizione Indiretta (art. 614-bis c.p.c.): In caso di condanna alla consegna, il giudice, su richiesta di parte, può fissare una somma di denaro dovuta dalla banca per ogni giorno di ritardo nell\'esecuzione del provvedimento.

Il diritto alla documentazione è di cruciale importanza nel contenzioso bancario, in particolare nelle azioni di ripetizione di indebito per anatocismo, usura o applicazione di commissioni non dovute.
L\'onere della prova in tali giudizi grava sul cliente-attore, il quale deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, e quindi l\'inesistenza di una valida causa per le somme versate. La produzione degli estratti conto integrali e del contratto è essenziale per assolvere a tale onere.
La mancata produzione della documentazione completa può avere conseguenze processuali gravi:
a) Rigetto della domanda: In assenza di prove sufficienti, la domanda del correntista viene rigettata.
b) Inammissibilità della Consulenza Tecnica d\'Ufficio (CTU): La CTU contabile non può essere utilizzata per sopperire alla carenza probatoria della parte. Non può avere carattere \"esplorativo\", ovvero non può essere disposta per ricercare documenti che la parte aveva l\'onere di produrre. Il giudice può rigettare l\'istanza di CTU se la documentazione agli atti è talmente incompleta da non permettere una ricostruzione attendibile del rapporto.
I Giudici hanno tuttavia chiarito che, sebbene la produzione documentale sia l\'onere principale, la prova dell\'assenza di pattuizioni valide può essere fornita anche tramite altri mezzi, come le presunzioni o la valutazione del comportamento processuale della banca (ad esempio, la mancata contestazione specifica o il rifiuto ingiustificato di produrre i documenti).