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03 dicembre 2025
Condomini troppo rumorosi: la Cassazione chiarisce l’onere della prova
Con la recentissima sentenza n. 31021 del 26.11.2025, la Corte di Cassazione ha precisato quali sono gli oneri probatori a carico del condomino che agisce in giudizio per far cessare le immissioni rumorose nonché per il risarcimento del danno non patrimoniale.
Il condomino che lamenti di essere disturbato da rumori eccessivi provenienti da un’altra abitazione all’interno dello stesso stabile – nel caso in esame si trattava di rumori molesti provocati da studenti universitari, conduttori di due unità abitative poste sopra quella di proprietà degli attori – e che intende chiedere al Giudice la cessazione della turbativa deve dimostrare, in via alternativa:
1. la violazione di una clausola specifica del regolamento condominiale, non essendo sufficiente invocare una norma regolamentare che vieti genericamente i rumori. Se, ad esempio, il regolamento condominiale vieta disturbi in determinate fasce orarie stabilite dall’assemblea, l’attore ha l’onere di allegare e provare che tale delibera sia effettivamente intervenuta. In assenza di clausola specifica e dettagliata (che contenga, ad esempio, soglie di emissione o divieti orari precisi), la violazione della norma generica non basta;
2. l’intollerabilità delle immissioni ai sensi dell’art. 844 c.c. Laddove manchi una specifica e applicabile previsione regolamentare, la domanda attorea deve essere fondata sulla rigorosa prova che i rumori lamentati superino la “normale tollerabilità”, criterio che deve essere valutato alla stregua del caso concreto e delle condizioni dei luoghi.
Quanto al danno non patrimoniale, la Cassazione ha precisato che, anche in presenza di regolamento che fissi limiti più stringenti rispetto a quelli legali, il diritto al relativo risarcimento non è automatico. È necessario, a tal fine, che sussista e si dimostri che la lesione superi una “certa soglia di offensività”, rendendo il pregiudizio tanto serio da meritare tutela in un sistema giuridico che impone un grado minimo di reciproca tolleranza, connaturato alla convivenza sociale che impone di escludere dalla tutela i pregiudizi futili.
Con la sentenza n. 31021/2025, la Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno da rumore avanzata dagli attori, i quali non avevano allegato e provato che l’assemblea condominiale avesse deliberato gli intervalli orari all’interno dei quali il disturbo fosse vietato ai sensi del regolamento condominiale, né era stata provata la sussistenza di un pregiudizio oggettivo, cioè una oggettiva attitudine dei rumori riscontrati a cagionare un effettivo pregiudizio.
In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito il rigore probatorio richiesto nelle azioni per immissioni rumorose in condominio, affermando che, per ottenere tutela, non è sufficiente lamentare il disturbo ma è indispensabile fornirne, nei termini sopra esposti, la prova rigorosa.
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