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Penale
29 ottobre 2025
Il reato di deepfake
Con la legge n. 132, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, il legislatore ha inteso regolare alcuni aspetti giuridici nella convivenza tra uomo e intelligenza artificiale.
In particolare, sono state poste le basi per il contrasto all’uso dannoso dell’IA. Per tale ragione si è intervenuti in via additiva sul Codice penale, inserendo, la fattispecie di cui all’art. 612 quater, rubricata “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”, oltre ad una circostanza aggravante comune per il caso in cui un reato venga commesso utilizzando un sistema di IA in modo da ingannare la vittima.
			La fattispecie in commento punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi ceda, pubblichi, o comunque diffonda immagini, video o voci che siano stati creati o alterati mediante sistemi IA. Sono i cosiddetti deepfake, ovverosia dei contenuti digitali in cui a soggetti e oggetti realmente esistenti vengono fatte dire frasi o compiere azioni nella realtà mai dette o compiute, in modo da far sembrare tutto ciò reale.
Per concretizzare il reato, tuttavia, occorrono alcuni elementi aggiuntivi rispetto alla condotta scritta sopra. Anzitutto, questi contenuti alterati, potendo riguardare indistintamente persone o cose, devono essere resi noti senza il consenso di chi possa subire un danno dagli stessi (in genere la persona rappresentata o a cui l’oggetto o la voce è riferibile); in secondo luogo, la loro diffusione deve cagionare un danno ingiusto ad un soggetto specifico; infine, questi artefatti devono essere anche idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità.
Un intervento, questo, importante e tempestivo, che va a colmare una lacuna dovuta al progresso tecnologico. Infatti, il danno cui fa riferimento la disposizione, a differenza di quanto previsto, ad esempio, nel reato di diffamazione (anche a mezzo stampa), può essere indistintamente reputazionale o economico e prescinde dal mezzo utilizzato per la diffusione del contenuto. Irrilevante è anche il numero di persone che ricevano i materiali, bastando quindi anche la semplice condivisione tra due privati: si pensi a immagini artificialmente realizzate, attestanti una presunta relazione extraconiugale, condivise con l’altro membro della coppia.
A chiusura, si sottolinea come il reato, ove non sia connesso ad altro reato procedibile d’ufficio oppure non riguardi incapaci o pubbliche autorità, sia procedibile a querela della persona offesa che, pertanto, ha 3 mesi per chiedere che venga perseguito.
			
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