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Famiglia e persone
29 settembre 2025
Validi i patti tra coniugi in vista della futura separazione
Con una recente ordinanza depositata il 21 luglio scorso (la n. 20415), la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della validità degli accordi stipulati tra coniugi durante il matrimonio volti a regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di successiva separazione.
Il caso su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi atteneva alla legittimità di una scrittura privata con cui il marito, nel riconoscere il contributo economico prestato dalla moglie al benessere della famiglia, al pagamento del mutuo dallo stesso contratto per la ristrutturazione della casa familiare di proprietà del medesimo, all’acquisto di mobili e di vetture, si impegnava, in caso di separazione, a restituire alla moglie una determinata somma, a fronte della rinuncia, da parte della consorte, al possesso di alcuni beni mobili (imbarcazioni, arredamento, somme di denaro).
			Al momento dell’intervenuta crisi del rapporto matrimoniale, il marito si rivolgeva al Tribunale per sentir dichiarare la nullità di tale scrittura privata, siglata dalle parti molti anni prima, per contrarietà all’ordine pubblico e a norme imperative di legge.
Il Giudice di primo grado respingeva la richiesta dell’attore, accogliendo, invece, la domanda proposta in via riconvenzionale dalla moglie, volta a sentir accertare la validità e l’efficacia della scrittura privata, con conseguente condanna del marito al pagamento della somma indicata nella scrittura stessa.
La Corte d’Appello confermava la decisione del Tribunale ed il marito si rivolgeva, quindi, alla Suprema Corte, che tuttavia respingeva il suo ricorso.
La scrittura privata in parola, infatti, ad avviso della Cassazione, risulta perfettamente lecita, perché prevede un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell’apporto finanziario della stessa per il restauro dell’immobile di proprietà del marito nonché per l’acquisto del mobilio e di beni mobili registrati, ma riconosce anche al marito un’imbarcazione, un motociclo, l’arredamento della casa familiare nonché una somma di denaro, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibrato l’assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento della loro unione.   
La convenzione sottoscritta dai coniugi costituisce, quindi, un contratto atipico, con condizione sospensiva lecita: non c’è, invero, nessuna norma nel nostro ordinamento giuridico che impedisca ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l’esistenza di un debito dell’uno verso l’altro e di subordinarne la restituzione all’evento, futuro ed incerto, della separazione coniugale. 
			
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