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Studio Plura - Gli obblighi dell\'intermediario assicurativo verso l\'assicurato

Assicurazioni, Responsabilità civile e risarcimento

08 luglio 2025

Gli obblighi dell\'intermediario assicurativo verso l\'assicurato

L’intermediario assicurativo è colui che presenta o propone prodotti assicurativi e riassicurativi o presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico, nella conclusione dei contratti o nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, specie in caso di sinistri, dei contratti stipulati.
La definizione qui sopra riportata è fornita dal Codice delle Assicurazioni novellato dal d.lgs. 209/2005 che ha regolamentato in modo organico tutta l’attività assicurativa e la costituzione del registro unico degli intermediari (RUI), disciplinato da IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
Gli intermediari assicurativi possono essere persone fisiche o persone giuridiche ed, in quest’ultimo caso, il legale rappresentante della società deve essere iscritto al RUI.
Tra gli intermediari assicurativi, cioè tra coloro che mettono in contatto il cliente con la compagnia di assicurazione, vi sono due figure principali: l’agente assicurativo ed il broker le cui specifiche attività professionali sono definite dall’art. 109 comma 2 d.lgs. 209/2005 (Cod.Ass.).


L’agente assicurativo (art. 109 Cod. Ass.) è un intermediario che agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione. È quindi un libero professionista che lavora per conto di una o più compagnie di assicurazione e gestisce il portafoglio clienti della compagnia, solitamente in un determinato ambito territoriale, e commercializza i prodotti proposti dalla società da cui ha ricevuto il mandato. È un consulente assicurativo la cui attività si fonda su un vincolo contrattuale con la compagnia assicuratrice rappresentata, consistente nella promozione e vendita di prodotti assicurativi offerti da quella determinata compagnia. L’agente assicurativo è, in sintesi, un soggetto che si dota di una struttura imprenditoriale ma con un’autonomia limitata, rimanendo sottoposto alle direttive della compagnia assicurativa.

Il broker è invece un consulente assicurativo indipendente, che non ha alcun vincolo contrattuale con alcuna compagnia d’assicurazione ed accede ad una serie di soluzioni e proposte assicurative molto più ampie rispetto a quelle dell’agente. È quindi l’intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza dell’impresa di assicurazione.
Si tratta quindi di un mediatore qualificato, la cui attività consiste prima di tutto nell\'individuare le specifiche esigenze del cliente e nel consigliare le condizioni contrattuali più adatte a soddisfarle.

Gli intermediari assicurativi sono tenuti ad osservare determinati obblighi nei confronti dei clienti assicurati disciplinati dal codice civile, dal Codice delle Assicurazioni, dai Regolamenti e Provvedimenti IVASS.
Inoltre, una recente Direttiva Europea l\'Insurance Distribution Directive (IDD) n. 2016/97 recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 68/2018, ha armonizzato l\'ampia e variegata normativa esistente in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, rafforzando la tutela dei diritti dei consumatori e superando il concetto di intermediazione, per meglio regolamentare tutte le fattispecie di attività per il cui tramite è possibile stipulare contratti di assicurazione.
Ha inoltre introdotto il c.d. Product Oversight Governance (POG) per garantire che i prodotti assicurativi siano conformi alle esigenze dei consumatori, prevedendo specifiche tutele per il cliente finale, sin dal primo momento in cui una soluzione assicurativa viene predisposta.
Gli obblighi principali degli intermediari assicurativi nei confronti del cliente assicurando sono:

1. Obbligo di professionalità che è sinonimo di diligenza di cui all’art. 1176 comma 2 c.c.

2. Obbligo di correttezza in forza del quale l’intermediario è tenuto a conoscere le esigenze assicurative del proprio cliente (art. 1175 c.c.)

3. Obbligo di trasparenza che comporta che l’intermediario debba dichiarare al cliente la propria qualifica professionale (art. 120 e 120 ter Codice delle Assicurazioni), gli debba fornire informazioni oggettive in forma comprensibile, corrette, chiare e non fuorvianti al fine di consentirgli di assumere una decisione informata (art. 119 ter comma 2 lett. b codice ass.). L’intermediario deve illustrare tutte le implicazioni economiche e giuridiche inerenti i contratti offerti e deve cooperare con il cliente nella compilazione di eventuali questionari, facendogli presente le gravi conseguenze derivanti in caso di reticenza o dichiarazioni inesatte fornite all\'assicuratore.

4. Obbligo di adeguatezza che impone all’intermediario di proporre o consigliare al cliente contratti assicurativi adeguati in relazione alle specifiche esigenze di copertura assicurativa o previdenziale del contraente, che coprano rischi reali e che non escludano il rischio cui il cliente è maggiormente esposto (art. 119 bis comma 5 Cod. Ass.). Pertanto, l’intermediario è obbligato – prima della sottoscrizione di una proposta contrattuale o di un contratto assicurativo o previdenziale – a fornire al cliente ogni informazione utile in funzione delle caratteristiche e delle complessità del contratto proposto, conservandone traccia documentale, valutando le precedenti coperture e la loro estensione, nonché la durata del rischio nel tempo.

5. Obbligo di informazione in forza del quale l’intermediario deve fornire al cliente informazioni chiare, complete e comprensibili sui prodotti assicurativi proposti, illustrando caratteristiche, costi, limiti e durata della copertura. Questo obbligo è strettamente connesso all’obbligo di trasparenza e riguarda anche la consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla legge.