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Assicurazioni, Responsabilità civile e risarcimento
24 giugno 2025
Collisione con veicolo non identificato, chi paga i danni?
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito fin dal 1969 è attualmente disciplinato dall’art. 283 del codice delle assicurazioni che stabilisce che il F.G.V.S. risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei seguenti casi:
1) sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato;
2) sinistro cagionato da veicolo o natante non coperto da assicurazione;
3) sinistro cagionato da veicolo o natante assicurato presso un\'impresa operante in Italia, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
4) sinistro cagionato da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell\'usufruttuario, dell\'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
5) sinistro cagionato da veicolo spedito nel territorio italiano da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo e verificatosi nel periodo che decorre dalla data di accettazione della consegna del veicolo e si estende per 30 giorni, durante lo quale lo stesso era privo di assicurazione.
6) sinistro cagionato da veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Specificamente per l’ipotesi di mancata identificazione del veicolo prevista dall’art. 283 lettera a) il legislatore, al fine di evitare frodi assicurative, ha circoscritto l\'operatività del Fondo alla sola ipotesi di danni alla persona, tranne nel caso in cui questi consistano in lesioni gravi per il quale è previsto anche il risarcimento dei danni alle cose di importo superiore a 500 euro e solo per la parte eccedente tale ammontare.
Onere della prova.
Nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi della fattispecie di veicolo non identificato, l\'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l\'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l\'uso dell\'ordinaria diligenza.
Tuttavia, non è imposto al danneggiato da veicolo rimasto sconosciuto l\'onere di presentare querela o denuncia contro ignoti e di attendere l\'esito negativo delle indagini prima di poter agire nei confronti della compagnia assicurativa designata al risarcimento.
Ciò in quanto l\'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l\'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l\'oggetto dell\'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall\'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell\'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.
La liquidazione dei danni.
Ai sensi dell\'articolo 286 del codice delle assicurazioni private, la liquidazione dei danni cagionati in conseguenza del verificarsi delle ipotesi sopra indicate è effettuata, in concreto, dalle imprese designate dall\'Ivass con provvedimento valido per un triennio che le imprese designate devono comunque sottostare alle direttive fornite dalla CONSAP per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni.
L\'azione di risarcimento.
L\'azione per il risarcimento dei danni nelle ipotesi in cui opera il Fondo di garanzia per le vittime della strada può essere proposta solo dopo che siano trascorsi 60 giorni da quando il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all\'impresa designata, inviandone una copia anche alla CONSAP. Legittimato passivo, verso il quale esercitare l\'azione di risarcimento del danno, è l\'impresa designata, mentre alla CONSAP è data la possibilità di intervenire nel giudizio.
L\'obbligazione cui è tenuto il Fondo di garanzia ha natura risarcitoria: essa si sostituisce pertanto a quella del soggetto responsabile del danno, non sussistendo rapporto alcuno di solidarietà passiva tra Fondo e responsabile del sinistro.
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