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Contratti e recupero crediti
13 maggio 2025
Garanzie e rischi dell’acquistare un’auto usata
Chi intende acquistare un’auto usata spesso si chiede che tutele possa avere nell’ipotesi in cui insorgano, nel breve periodo, guasti o rotture.
L’acquisto da un privato piuttosto che da un rivenditore di auto usate implica per l’acquirente modalità diverse di tutela.
Nel caso di acquisto da un rivenditore, o comunque da un soggetto professionale, si applica la normativa del Codice del Consumo, per cui il venditore:
- è tenuto a consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, ossia idonei all’uso, conformi alla descrizione e in possesso delle qualità che ci si attende da un bene della stessa categoria. Sussiste cioè a suo carico un onere di garanzia legale di conformità.
- è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. A favore dell’acquirente è prevista una presunzione per cui difetti di conformità che si manifestino entro un anno dalla consegna del bene esistano già a tale data.
Tale presunzione comporta delle conseguenze sotto il profilo probatorio (nell’ambito di una eventuale causa), infatti:
• il consumatore deve solo allegare il difetto di conformità (dunque l’inadempimento alla vendita di un bene conforme),
• mentre il venditore deve provare la conformità del bene consegnato alle caratteristiche tipiche di un bene della stessa tipologia, con un onere decisamente più gravoso.
In caso egli venga meno a un tale obbligo (di vendere beni conformi), il consumatore che verifica un guasto o un difetto dell’automobile ha diritto a chiedere al venditore una serie di rimedi, che vanno esperiti rigorosamente nell’ordine che segue:
• il ripristino -senza spese a proprio carico- della conformità del bene mediante riparazione in congruo termine, o sostituzione del bene, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati
• la riduzione adeguata del prezzo o, quale estrema soluzione, la risoluzione del contratto,
con la precisazione che il consumatore può scegliere i rimedi della proporzionale riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto nei casi in cui:
• il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni;
• si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
• il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l\\\\\\\'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
• il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Molto spesso, all’acquisto di un’auto usata il rivenditore professionale offre all’acquirente una garanzia ulteriore, definita convenzionale, concernente la durabilità di determinati beni per un periodo variabile (usualmente un anno), indicato nella garanzia.
Dovrebbe trattarsi di protezioni ulteriori a beneficio del consumatore, per essere egli maggiormente garantito in ipotesi di guasto; ma nella realtà dei fatti queste garanzie convenzionali si traducono in garanzie che il venditore intende come sostitutive della propria (sebbene la garanzia legale del venditore, fatti salvi i termini di cui si è detto, non possa comunque venire meno), a copertura di una gamma minore di guasti (vige spesso l’esclusione per i guasti meccanici e per ciò che è soggetto ad usura, ovvero i guasti più frequenti nella prassi), con oneri e modalità di denuncia più rigorosi e stringenti e con previsione di franchigie o limiti di rimborso. Spesso dunque insoddisfacenti.
L’acquisto da un privato, infine, non rende applicabile a favore dell’acquirente la garanzia legale prevista dal Codice del Consumo. Ciò non significa che il privato venditore non abbia degli obblighi nei confronti dell’acquirente, previsti dal codice civile; è infatti tenuto a comportarsi secondo un generico dovere di buona fede nelle trattative e nell’esecuzione del contratto, e più specificamente è tenuto alla garanzia dei vizi della cosa venduta: cioè a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi (anche occulti) che la rendano non idonea all\\\\\\\'uso di destinazione o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore.
Al verificarsi del guasto o alla scoperta di un vizio l’acquirente (che ha onere di denunciare il difetto al venditore entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza dalla garanzia, e che deve in ogni caso avviare la causa entro un anno dalla consegna del bene) può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo di acquisto.
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