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Famiglia e persone
14 aprile 2025
Amministrazione di sostegno e conflitto endofamiliare
Laddove vi siano contrasti fra i familiari del beneficiario in ordine all’individuazione dell’amministratore di sostegno, su chi dovrà ricadere la scelta?
Ai sensi dell’ art. 408 c.c., la scelta dell\'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
Di regola, qualora non vi sia stata previa designazione da parte dello stesso interessato, la scelta spetta al Giudice Tutelare, che provvede con decreto motivato e che individuerà preferibilmente una delle persone legate affettivamente al beneficiario fra i soggetti elencati nel medesimo art. 408 c.c.
Tuttavia, la legge (quarto comma dell’art. 408 c.c.) consente al Giudice che ne ravvisi l’opportunità, nel caso in cui ricorrano gravi motivi, di scegliere di nominare anche altra persona idonea, esterna al nucleo familiare.
La Corte di Cassazione con recente sentenza del 16.5.2024 n. 13612 ha precisato che rientra nei gravi motivi anche la sussistenza di conflitti endofamiliari, ovvero quelle situazioni di crisi familiari in cui si contrappongono scopi e intenti differenti, disagi e sofferenze. L’accesa conflittualità all’interno di un nucleo familiare, che si manifesta con discussioni, contrasti e litigi, a prescindere dalla loro origine (economica, gestionale, medica ecc..), determina un clima di tensione quotidiana, stress e disarmonia che contrasta con lo scopo dell’istituto dell’amministrazione di sostegno e impedisce l’amministrazione e la cura degli interessi del beneficiario con la dovuta imparzialità. L’attività dell’amministratore di sostegno è, infatti, rivolta anche al benessere del beneficiario e non semplicemente alla migliore amministrazione dei suoi beni.
La Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: “In tema di nomina di amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussista un conflitto endofamiliare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un’adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario”.
In conclusione, se fra i parenti esistono conflitti idonei a pregiudicare le relazioni e le comunicazioni tra familiari e ad ostacolare il corretto funzionamento della macchina rappresentativa, anche qualora ci siano diversi familiari disponibili a ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno, la nomina ricadrà su un amministratore esterno al nucleo familiare.
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